Articolo 1— Denominazione e sede
costituita in forma pubblica un’associazione denominata “Associazione Pro Loco “La Felciniana” con sede in Perugia Ponte Felcino via Giacomo Puccini 86.
Articolo 2 — Costituzione ed ambito territoriale di attività
La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Perugia e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima secondo il concetto del volontariato con un ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale.
La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, come ad esempio l’edizione e la pubblicazione di testi di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l’organizzazione (in Italia o all’Estero) di eventi idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale.
La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’UMBRIA, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
Articolo 3 — Oggetto sociale
Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
a) lo svolgimento di opera fattiva per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative volte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di ogni altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, eccetera) che servano ad attirare e rendere più gradevole il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione . ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza e la cultura del territorio anche ricollegando i valori del medesimo e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero);
i) aprire e gestire circoli per i soci.
Articolo 4 — Soci
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, eccetera) sono interessati all’attività della Pro Loco.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie:
sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisti a favore della Pro Loco.
Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
Articolo 5 — Diritti ed obblighi dei Soci
I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli Organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) di frequentare i locali della Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco.
I Soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare Io Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
Articolo 6 — Acquisto e perdita della qualifica di Socio
L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi legati a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
Articolo 7 – Organi
Sono Organi della Pro Loco:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei conti;
f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
g) il Presidente onorario (eventuale).
Articolo 8 — L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli Ordinari e Sostenitori devono essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario nel caso in cui sia assente il Segretario della Pro Loco.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, l’orario, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto):
– in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
– in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera don voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
Per l’approvazione dei bilanci l’Assemblea deve essere convocata entro il mese di giugno di ogni anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee e tali che i Soci ne vengano a conoscenza.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutto i Soci presso la sede sociale.
Articolo 9 — Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti e comunque non inferiore a cinque e superiore a venticinque unità. L’Assemblea, dopo aver stabilito il numero dei componenti il Consiglio direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttiva.
I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta i due terzi dei componenti.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come di seguito previsto.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di componente il Consiglio direttivo si procederà come segue:
– i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio direttiva, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza dei membri del Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l’intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo decade se l’Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario; in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo (1/3) dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in-particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio direttivo la gestione del’ patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono pubbliche. Alla riunione del Consiglio direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco; questi ultimi possono partecipare senza diritto di voto.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
Articolo 10 — Il Presidente
Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio stesso.
Il Vice Presidente, o i Vice Presidenti nel numero stabilito dal Consiglio direttivo, sono pure nominati dal Consiglio direttivo al suo interno.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo e può essere riconfermato. La carica non prevede alcun compenso.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti i quali in tal caso operano congiuntamente.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco ed ha la responsabilità della sua amministrazione. Inoltre, rappresenta la Pro Loco di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei Soci ed è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
Nelle svolgimento delle sue funzione il Presidente è assistito dal Segretario.
Articolo 11 — Il Segretario ed il tesoriere
11 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio direttivo al suo interno. Il Segretario assiste il Consiglio direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni. È possibile affidare i due incarichi (Tesoriere e Segretario) ad un solo Consigliere.
Articolo 12 — Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti, a votazione segreta. Di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.
I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio direttivo e possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza però avere diritto di voto.
I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo, e sono rieleggibili.
Articolo 13— Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.
Il Collegio dei Probiviri può segnalare al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I. controversie sulle quali non è in grado di decidere, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
I Probiviri durano in carica tre anni,sono rieleggibili e non decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo.
Articolo 14 — Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea in virtù di eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Consiglio direttiva, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Articolo 15 — Il Commissario straordinario
Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:
a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio direttivo;
b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
e) in caso di inattività del Consiglio direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell’U.N.P.L.I..
il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi dalla nomina, indire l’Assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.
Articolo 16 — Entrate e spese
Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
1) le quote ed i contributi dei soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;
4) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
5) le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Articolo 17 Prestazioni dei Soci
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci, al fine di perseguire gli scopi istituzionali.
La Pro Loco può, in ogni caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti ? avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono, di norma, gratuite.
Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio direttiva può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
Articolo 18 — Rendiconto consuntivo economico e finanziario
Il Consiglio direttiva della Pro Loco deve predispone annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza economica come previsto dalla vigente legislazione in materia.
Il rendiconto approvato dall'Assemblea dei Soci sarà disponibile per la visione presso ia sede della Pro Loco.
Articolo 19 — Scioglimento
L’eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i quattro quinti (4/5) dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i quattro quinti (4/5) dei voti presenti.
In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme che dovessero eventualmente residuare saranno devolute in favore di Enti pubblici o Associazioni, per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località, come previsto nel presente Statuto.
I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.
Articolo 20 — Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile.